Un cittadino straniero, detenuto, ha impugnato il provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione, sostenendo che i suoi legami in Italia (un cugino) fossero più significativi di quelli nel suo Paese d'origine. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità dell'espulsione dello straniero. I giudici hanno ritenuto che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza fosse corretta, poiché la presenza delle figlie nel Paese d'origine e la lontananza del grado di parentela con il cugino in Italia non configuravano una violazione del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente.
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