La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un architetto che richiedeva l'applicazione dei minimi tariffari per prestazioni di progettazione commissionate da una società concessionaria di un'università. La Corte ha confermato che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o i suoi organi indiretti, i minimi tariffari sono derogabili in virtù dell'autonomia negoziale. Inoltre, è stata dichiarata legittima la clausola che subordina il pagamento del saldo all'effettivo finanziamento dell'opera, escludendo la retroattività di norme successive che sanciscono l'inderogabilità dei compensi.
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