Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune. L'ente locale ha poi annullato l'atto impositivo in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. La Commissione Tributaria Regionale ha condannato l'amministrazione, ma ha ridotto la liquidazione delle spese di lite a cifre forfettarie e irrisorie, pari a 300 euro per il primo grado e 500 euro per il secondo, senza disporre il rimborso del contributo unificato. Il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei parametri ministeriali e del decoro professionale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può quantificare compensi simbolici inferiori alla sola fase di studio e che la restituzione del contributo unificato spetta automaticamente.
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