Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per tentato riciclaggio (artt. 56, 648-bis c.p.) per essere stato sorpreso a smontare un veicolo rubato, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile la censura sulla valutazione dei fatti, in quanto mera riproposizione di motivi già esaminati, e infondata la questione sulla pena applicata, poiché correttamente determinata in base alla legge vigente al momento del reato.
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