La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di detenzione di arma comune da sparo. L'imputato contestava la funzionalità dell'arma, l'effettiva disponibilità della stessa e la sussistenza del dolo, oltre al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, rilevando che la funzionalità dell'arma e la stabile relazione con l'oggetto erano state ampiamente dimostrate. Inoltre, la presenza di precedenti penali giustifica il diniego delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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