Un cittadino italiano, rimpatriato dall'Albania nel 1992, ha richiesto la ricostruzione della posizione assicurativa per il lavoro svolto all'estero come insegnante di musica dal 1955 al 1997, al fine di ricalcolare la propria pensione di vecchiaia. L'INPS si è opposto, sostenendo che la misura avesse natura meramente assistenziale e contestando i criteri di calcolo basati sui minimali contributivi italiani del settore privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la legge garantisce una vera e propria ricostruzione previdenziale. Il calcolo deve basarsi sul minimale contributivo vigente in Italia nel settore più affine all'attività effettivamente svolta all'estero, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro straniero. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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