Una cittadina, condannata per il reato di minaccia ai danni di un uomo, ha fatto ricorso in Cassazione contestando l'attendibilità della vittima e la carenza di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso non erano manifestamente infondati. Di conseguenza, i giudici hanno dovuto dichiarare l'avvenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dal fatto. La Corte ha quindi disposto l'annullamento senza rinvio della condanna penale per prescrizione del reato. Tuttavia, i giudici hanno rigettato il ricorso per gli effetti civili, confermando la responsabilità civile dell'imputata per le minacce pronunciate, poiché la difesa non ha fornito prove sufficienti a smentire la gravità delle frasi intimidatorie.
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