L'Imputato era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, avendo occultato oltre 55 kg di sigarette nella propria abitazione. In secondo grado, le parti giungevano a un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, l'Imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e contestando il calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione condizionale non faceva parte dell'accordo originario e che, una volta siglato il concordato in appello, non è possibile contestare unilateralmente la misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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