La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per lesioni personali gravi. Il ricorrente contestava l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione del proprio contributo concorsuale nel reato. La Suprema Corte ha stabilito che tali doglianze, mirando a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti, non sono ammissibili in sede di legittimità. La decisione ribadisce che, in presenza di una motivazione logica e coerente del giudice di merito, la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi probatori. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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