Una ex dipendente pubblica ha chiesto il rimborso delle ritenute Irpef applicate sulla sua pensione integrativa tra il 2009 e il 2012, pretendendo l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a fondi soppressi prima del 2000 si applicano le vecchie regole di tassazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che la tassazione previdenza complementare per i capitali maturati interamente sotto il vecchio regime non può beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali. Questo perché i vecchi fondi godevano già di vantaggi unici, come la deducibilità illimitata dei contributi. Di conseguenza, la domanda di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta.
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