La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Corte ha stabilito che il ricorso era una semplice ripetizione dei motivi già valutati e respinti in appello, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. L'inammissibilità del ricorso è stata motivata dalla mancanza di vizi di legittimità e dalla logicità delle argomentazioni della corte territoriale.
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