Un coltivatore ha citato in giudizio i proprietari di un terreno agricolo con annesso fabbricato per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un fondo. L'uomo sosteneva di aver recintato l'area, scavato un pozzo e ristrutturato l'immobile per abitarvi. I proprietari hanno dimostrato che la disponibilità del bene derivava da una mera autorizzazione gratuita a coltivare il terreno, fondata su rapporti di fiducia e tolleranza. I giudici di merito hanno respinto la richiesta qualificando il rapporto come semplice detenzione e non come possesso utile a usucapire. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del coltivatore, confermando che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.
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