L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro una società commerciale, contestando maggiori ricavi per l'anno 2005. L'ufficio ha applicato un accertamento analitico-induttivo basandosi su indici di antieconomicità e applicando una percentuale di ricarico forfettaria del 120%. La società ha impugnato l'atto, contestando la mancanza di criteri chiari nella determinazione di tale percentuale. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno stabilito che, di fronte alle contestazioni del contribuente, il giudice di merito non può limitarsi a ritenere logica la percentuale applicata dal fisco, ma deve verificare rigorosamente la coerenza dei criteri di calcolo rispetto alla natura dei beni venduti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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