La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per spaccio di stupefacenti. I motivi, incentrati sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, sono stati ritenuti una mera riproduzione di quelli già respinti dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha confermato la validità della motivazione del giudice di merito, basata sulla quantità e diversità delle sostanze (cocaina ed eroina), sulla non occasionalità della condotta e su un precedente specifico, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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