La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sentenza di merito riguardante la determinazione della pena per reati di danneggiamento di beni pubblici e privati. Il ricorrente contestava l'entità della sanzione, ritenendola eccessiva. La Suprema Corte ha stabilito che la discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione, se esercitata entro i limiti edittali e supportata da una motivazione logica, non è sindacabile. In particolare, quando la sanzione è fissata al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali dell'articolo 133 del codice penale.
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