Un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso e tentato omicidio ha richiesto l'applicazione della continuazione tra reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il vincolo della continuazione non sussiste se il reato fine (in questo caso, il tentato omicidio) non era programmato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dal momento dell'adesione al sodalizio criminale, ma è scaturito da eventi successivi, occasionali e non prevedibili.
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