Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per diversi reati commessi tra il 1995 e il 2002, tra cui associazione per delinquere e riciclaggio aggravato. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta solo parzialmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che, per unire più reati sotto il vincolo della continuazione, occorre dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso fin dal principio. Nel caso specifico, è inverosimile che il soggetto avesse programmato fin dal 1995 la costituzione di successive e distinte associazioni criminali con ruoli e complici diversi. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto della continuazione per i reati esclusi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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