Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per quattro sentenze di condanna relative a fatti di spaccio di stupefacenti commessi a distanza di molti anni (1998, 2002, 2010). Il Giudice ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per applicare la continuazione dei reati, non bastano indizi generici come lo stesso territorio o le stesse modalità d'azione. È invece necessaria la prova che il soggetto avesse programmato preventivamente, nelle linee essenziali, i singoli episodi delittuosi fin dal momento della costituzione dell'associazione criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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