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Mark To Market

20 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il valore corrente di uno strumento finanziario, che riflette il costo teorico per chiudere la posizione in un dato momento. Un valore negativo iniziale per il cliente rappresenta il compenso implicito per la banca.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Operatore qualificato nei derivati: confermato debito milionario
Un imprenditore e la sua società hanno eseguito oltre ventiduemila operazioni speculative in derivati OTC accumulando pesanti perdite. La banca ha agito per il recupero del credito. Gli investitori hanno impugnato le decisioni eccependo la nullità dei contratti, la mancanza di ordini scritti e la violazione degli obblighi informativi bancari. I giudici di merito hanno confermato lo status di operatore qualificato nei derivati per entrambi i clienti, escludendo l'applicazione delle tutele ordinarie e riducendo il debito a circa 21,4 milioni di euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli investitori, confermando integralmente la condanna al pagamento.
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Nullità contratti swap: la Cassazione tutela l’investitore dai costi occulti
Una società cooperativa ha citato in giudizio una banca per la nullità contratti swap stipulati, chiedendo la restituzione di somme e il risarcimento danni. La società lamentava la nullità per difetto di contratto quadro e causa, oltre all'inadempimento della banca sugli obblighi informativi e il conflitto di interessi. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo la società un operatore qualificato. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, affermando che per la validità dei contratti swap è essenziale un accordo chiaro sull'alea e sui costi occulti. Ha cassato la sentenza, rinviando la causa per una nuova valutazione sulla nullità contratti swap per vizio genetico.
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Impugnazione lodo arbitrale: la Cassazione respinge il ricorso
Un'azienda ha contestato quattro contratti derivati stipulati con un istituto di credito, chiedendone l'annullamento. Dopo che il collegio arbitrale ha respinto le sue richieste, la società si è rivolta alla Corte d'Appello, che ha confermato la decisione. L'azienda ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale riguardante l'impugnazione lodo arbitrale: nel giudizio di legittimità non è possibile sottoporre direttamente il testo del lodo per ottenerne un nuovo esame del merito. Il controllo della Cassazione deve riguardare unicamente la sentenza d'appello e la conformità della sua motivazione alla legge. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali e del doppio del contributo unificato.
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Contratti derivati swap nulli senza i criteri di calcolo del rischio
Una società agricola stipulava con un istituto bancario due contratti derivati swap per proteggersi dal rischio di rialzo dei tassi del mutuo. L'operazione generava pesanti perdite economiche per l'impresa, la quale citava la banca chiedendo la nullità degli accordi. La contestazione riguardava l'assenza dei criteri matematici per calcolare il valore finanziario (mark to market) e gli scenari probabilistici del rischio. La Corte di Appello respingeva la domanda dell'impresa, qualificando la carenza informativa come mera responsabilità precontrattuale. La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso della società: la mancata esplicitazione ex ante (preventiva) dei criteri di calcolo del valore e dell'alea rende nulli i contratti derivati swap per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di causa.
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Nullità contratti derivati: la Banca deve restituire i milioni
Un'Azienda ha citato in giudizio un Istituto di Credito chiedendo la nullità contratti derivati di tipo Interest Rate Swap stipulati nel 2007. La controversia riguarda l'assenza nel contratto della formula di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici necessari per misurare il rischio effettivo. La Corte d'Appello ha confermato la nullità del contratto e condannato la Banca a restituire oltre quattro milioni e novecentomila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, stabilendo che la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo dell'alea rende indeterminato l'oggetto e viziata la causa del contratto. L'accordo finanziario deve garantire una misurabilità oggettiva del rischio.
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Giurisdizione contratti derivati tra tutele e corti estere
Un Ente Pubblico cita in giudizio una Banca chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata informazione sui costi occulti e sui rischi legati a un contratto finanziario di tipo swap. La Banca eccepisce la mancanza di giurisdizione del giudice italiano, invocando una clausola contenuta nell'accordo quadro ISDA successivamente firmato, che indicava la competenza dei giudici inglesi. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce la Giurisdizione contratti derivati distinguendo tra le domande. La domanda principale riguarda la responsabilità precontrattuale dell'istituto bancario prima della stipula dell'accordo quadro: su questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Per la domanda subordinata, legata alla nullità e risoluzione del contratto regolato dall'accordo quadro, vale invece la giurisdizione del giudice inglese.
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Contratti derivati interest rate swap: validità e rinuncia
Un'azienda ha stipulato con un istituto di credito due contratti derivati interest rate swap collegati a mutui fondiari. In seguito, la società ha chiesto l'annullamento dei contratti e la restituzione delle somme versate, lamentando la mancata copertura del rischio, l'omessa indicazione della formula di calcolo del valore e la violazione dei doveri informativi da parte della banca. I giudici hanno invece accertato la validità degli accordi, in quanto il contratto conteneva tutti i parametri matematici necessari, le commissioni applicate e la simulazione degli scenari probabilistici. L'impresa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma ha successivamente formalizzato la rinuncia agli atti. I Supremi Giudici hanno dichiarato estinto il procedimento, confermando la vittoria dell'istituto di credito e condannando l'azienda a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte.
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Nullità contratto derivato: banca perde per formule nascoste
Una società immobiliare ha firmato un contratto finanziario con una banca per proteggersi dal rischio di variazione dei tassi di interesse su un leasing. Successivamente, la società ha chiesto la nullità contratto derivato perché la banca non aveva indicato la formula per calcolare il valore finanziario del prodotto (chiamato mark to market) né gli scenari probabilistici di rischio. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società. I giudici hanno stabilito che, per la validità di questi contratti, la banca deve rendere comprensibili e misurabili fin dall'inizio tutti i costi e i rischi. Senza queste informazioni, il cliente non può valutare la convenienza dell'operazione. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Contratto derivato swap: accordo privato chiude la lite con la banca
Una Società ha firmato un contratto derivato swap con una Banca, ma ha poi chiesto la nullità del contratto a causa dello squilibrio dei rischi e della mancanza di trasparenza sui costi (mark to market). Dopo alterne decisioni nei primi gradi di giudizio, la causa è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Prima della decisione finale, la Società e la Banca hanno raggiunto un accordo privato, decidendo di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo senza stabilire un vincitore e senza addebitare le spese di giudizio a nessuna delle parti.
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Nullità Contratto Interest Rate Swap: Garanzia Valida Senza Prove Specifiche
Una società immobiliare ha contestato un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, relativo a una garanzia per un debito. La società sosteneva la nullità contratto interest rate swap sottostante, a causa della mancanza di un rischio razionale (alea), costi impliciti e un mark to market iniziale negativo non dichiarato. Ha anche eccepito la propria qualifica di "operatore qualificato" e l'estraneità della garanzia all'oggetto sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto le contestazioni sulla nullità contratto interest rate swap inammissibili per genericità o infondate. Ha confermato che la dichiarazione di "operatore qualificato" inverte l'onere della prova e che la garanzia era valida, non avendo la società dimostrato il dolo della banca.
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Interest Rate Swap: la Cassazione conferma la nullità
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità e la risoluzione di diversi contratti di Interest Rate Swap stipulati tra un istituto di credito e una società operante nel settore tecnologico. La banca ricorrente contestava la violazione dell'onere della prova e la mancata qualificazione della controparte come operatore qualificato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la valutazione delle prove e la decisione sulla compensazione delle spese legali appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché non venga violato il principio di soccombenza totale.
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Interest Rate Swap: validità e costi occulti
La Corte d'Appello ha confermato la validità di un contratto di Interest Rate Swap, rigettando l'appello basato sulla presunta presenza di costi occulti. La decisione si fonda sulla trasparenza del Mark to Market, che era stato correttamente dichiarato nella proposta contrattuale, rendendo il derivato pienamente legittimo e meritevole di tutela.
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Contratto swap: la Cassazione e l’alea razionale
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità di un contratto swap (IRS), rigettando il ricorso di una società agricola contro un istituto di credito. La Corte chiarisce che la validità di un contratto swap si fonda sul concetto di 'alea razionale', ovvero sulla consapevolezza del rischio da parte dell'investitore. Anche in assenza di scenari probabilistici espliciti, il contratto è valido se il cliente ha ricevuto informazioni sufficienti a comprendere la rischiosità dell'operazione, come la classe di rischio e il potenziale range di perdita. Le lievi discrasie tra il derivato e il finanziamento sottostante non sono state ritenute sufficienti a invalidare la sua funzione di copertura.
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Contratti derivati: nullità senza Mark to Market
Una società ha contestato la validità di alcuni contratti derivati (swap) stipulati con un istituto bancario, lamentando l'assenza di elementi essenziali come il Mark to Market (MtM) e gli scenari probabilistici. Dopo un lodo arbitrale e una sentenza d'appello favorevoli alla banca, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'indicazione del MtM e degli scenari di rischio non sono meri obblighi informativi, ma requisiti strutturali per la validità dei contratti derivati, in quanto definiscono l'alea razionale del negozio. La loro assenza rende il contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto e difetto di causa.
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Contratti derivati nulli: la Cassazione chiarisce
Una società ha citato in giudizio una banca per la nullità di alcuni contratti derivati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che la corte d'appello aveva errato nel non considerare un atto interruttivo della prescrizione. La Corte ha inoltre rigettato il ricorso della banca, confermando che i contratti derivati nulli per assenza del 'mark to market' sono viziati da mancanza di causa e che l'azione di restituzione si prescrive in dieci anni.
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Derivati IRS: la copertura del rischio valida la causa
Una società stipula un contratto di derivati IRS per coprire il rischio di un mutuo a tasso variabile, ma subisce ingenti perdite. L'azienda cita in giudizio la banca chiedendo la nullità del contratto per assenza di causa e violazione degli obblighi informativi. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato l'appello, confermando la validità del contratto. La decisione si fonda sul fatto che la funzione di copertura del rischio era chiaramente documentata e voluta dal cliente, come provato dalla documentazione sottoscritta e da una perizia tecnica, rendendo il contratto valido nonostante il risultato economico negativo.
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Mark to Market: quando un contratto swap è valido?
La Cassazione ha respinto il ricorso di una società contro un istituto bancario, confermando la validità di due contratti swap. La Corte ha stabilito che l'oggetto del contratto, incluso il valore del Mark to Market, è sufficientemente determinato se i criteri per calcolarlo sono reperibili da fonti esterne pubblicamente accessibili, come i servizi informativi finanziari, anche se non esplicitati nel documento contrattuale. La funzione di copertura del rischio dei tassi di interesse è stata ritenuta causa sufficiente per la validità dei contratti.
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Contratti Swap Nullità: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una banca, confermando la nullità di alcuni contratti swap stipulati con un'azienda. La decisione si fonda sulla violazione degli obblighi informativi, la non qualifica dell'azienda come "operatore qualificato", e la nullità strutturale dei contratti per mancanza di una causa meritevole di tutela, in quanto presentati come di copertura ma in realtà speculativi e privi di trasparenza sui costi e rischi (mark to market).
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Contratto swap: valido anche dopo estinzione mutuo?
Una società estingue un mutuo anticipatamente ma le viene richiesto il pagamento di un valore negativo per chiudere il contratto swap associato. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la validità dello swap. Per la Corte, il contratto, per scelta del cliente, ha trasformato la sua finalità da copertura a speculativa dopo la cessazione del mutuo.
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Contratto swap nullo: la decisione del Tribunale
Una società citava in giudizio una banca chiedendo la nullità di un contratto di mutuo e di un connesso contratto di Interest Rate Swap (IRS) per varie irregolarità, tra cui usura e anatocismo. Il Tribunale ha respinto le doglianze sul mutuo, ritenendolo valido, ma ha dichiarato il contratto swap nullo. La motivazione risiede nella mancata trasparenza da parte della banca sui rischi effettivi e sui costi impliciti dello strumento derivato. Tuttavia, poiché gli attori non avevano formulato una specifica domanda di restituzione delle somme versate per lo swap nullo, sono stati condannati a rimborsare integralmente il capitale residuo del mutuo.
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