Un lavoratore è stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Ha impugnato il licenziamento sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito che la specificazione delle mansioni nel patto di prova può avvenire anche "per relationem", ovvero tramite un rinvio sufficientemente specifico al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e alle normative di settore. In questo caso, il richiamo al livello di inquadramento e alle attività fungibili di Guardia Particolare Giurata è stato ritenuto idoneo a definire l'oggetto della prova, rendendo legittimo il licenziamento.
Continua »