Una lavoratrice ha presentato opposizione allo stato passivo di un ente di soccorso in liquidazione coatta amministrativa, richiedendo il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori come autista soccorritore. Il Tribunale aveva respinto la domanda basandosi su un precedente orientamento che negava l'inquadramento automatico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che, sebbene nel pubblico impiego sia precluso l'avanzamento di carriera automatico, il lavoratore ha diritto alla retribuzione proporzionata all'attività effettivamente prestata. La Corte ha censurato la decisione di merito per non aver applicato il giudizio trifasico, necessario per confrontare analiticamente le attività svolte con le previsioni dei contratti collettivi applicabili nel tempo.
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