Una dottoressa impiegata presso una clinica privata ha richiesto il riconoscimento delle mansioni superiori per il ruolo di responsabile di reparto. Dopo una sentenza favorevole in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto, escludendo lo svolgimento effettivo di compiti direttivi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che, nonostante alcune denominazioni formali in documenti interni, non era stata fornita la prova dello svolgimento di attività tipiche del coordinamento, come l'ottimizzazione delle risorse o la gestione del personale. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare le prove testimoniali e documentali già analizzate dai giudici precedenti.
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