Una dipendente pubblica, inquadrata come operatore giudiziario, ha richiesto il riconoscimento economico per lo svolgimento di mansioni superiori, tipiche del profilo di assistente giudiziario. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave: se entrambi i profili professionali rientrano nella stessa 'Area' di classificazione prevista dal contratto collettivo, le mansioni sono considerate formalmente equivalenti. Di conseguenza, non si configurano mansioni superiori e non spetta alcuna differenza retributiva. Il giudice non può effettuare una valutazione comparativa nel merito dei compiti svolti.
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