La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, respingendo le doglianze di un imputato. Il primo motivo, relativo alla violazione del diritto a partecipare all'udienza, è stato ritenuto manifestamente infondato poiché l'imputato aveva formalmente rinunciato a comparire. Il secondo motivo, sulla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, è stato giudicato privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre questioni già correttamente decise nei gradi di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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