La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo del ricorso, relativo alla congruità della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'Appello, basata sui criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto e precedenti penali), era esaustiva e priva di vizi logici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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