La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24473/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che per la recidiva guida senza patente è sufficiente la definitività di un precedente verbale. Tale definitività si acquisisce con la mancata opposizione o il mancato pagamento della sanzione, trasformando così una successiva violazione da illecito amministrativo a reato penale, senza necessità di un accertamento giudiziale del primo illecito.
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