Un detenuto, cittadino rumeno, aveva acconsentito al suo trasferimento in Italia per scontare una condanna, dopo essere stato arrestato in Romania con un Mandato di Arresto Europeo. Successivamente, ha chiesto di essere trasferito nuovamente in Romania per l'espiazione della pena residua. La Corte d'Appello ha dichiarato la sua richiesta inammissibile, sostenendo che il consenso al trasferimento in Italia era irrevocabile. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, affermando di aver acconsentito al trasferimento in Italia solo per poter esercitare specifici rimedi legali. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo il principio dell'**irrevocabilità del consenso al trasferimento della pena** una volta espresso. Il detenuto ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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