Un'associazione di categoria agricola (mandatario), incaricata da un allevatore (mandante) di gestire una pratica per contributi comunitari, commette un errore che causa la perdita dei fondi. La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di merito, stabilisce un principio cruciale sulla responsabilità del mandatario: sebbene l'errore iniziale sia imputabile all'agente, una volta che il mandante ne viene a conoscenza, sorge a suo carico un dovere di agire per mitigare i danni futuri. L'inerzia del mandante nell'evitare ulteriori pregiudizi, quando possibile, interrompe il nesso causale e gli preclude il diritto al risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare.
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