Una società creditrice ha tentato di pignorare un credito vantato da un'impresa, facente parte di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), nei confronti della stazione appaltante. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso improcedibile per motivi formali, ha sancito un principio di diritto cruciale sul pignoramento ATI: il credito non è pignorabile. La ragione risiede nel fatto che, per legge, la stazione appaltante può e deve pagare solo l'impresa mandataria capogruppo, non le singole imprese mandanti. Di conseguenza, l'impresa mandante non ha un credito diretto ed esigibile che possa essere oggetto di pignoramento da parte dei suoi creditori.
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