La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell'azione del mandante nel mandato senza rappresentanza. Un soggetto, dopo aver riottenuto la titolarità di una polizza vita gestita da una società fiduciaria, scopriva che il suo valore era stato drasticamente ridotto da un riscatto parziale non autorizzato. La sua richiesta di risarcimento danni contro la compagnia assicurativa è stata respinta. La Suprema Corte ha confermato che, in un mandato senza rappresentanza, il mandante può esercitare solo i diritti di credito derivanti dal contratto, ma non può agire direttamente contro il terzo per il risarcimento del danno, né durante né dopo la cessazione del mandato.
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