Una detenuta, sottoposta al regime speciale 41-bis O.P., aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza un'ordinanza che le garantiva un colloquio visivo con il figlio. L'Amministrazione penitenziaria non aveva eseguito l'ordine. Il Magistrato di sorveglianza aveva quindi emesso una nuova ordinanza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., per l'ottemperanza del provvedimento, nominando un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'ordinanza di ottemperanza dovesse tener conto di una nuova giurisprudenza che limitava tali colloqui. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudizio di ottemperanza serve solo a verificare l'esecuzione di un provvedimento definitivo, senza poter riesaminare il merito o applicare nuove interpretazioni giurisprudenziali.
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