La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti. Inoltre, ha chiarito che per l'applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, il ricorso deve specificamente argomentare sulla modestia del profitto conseguito, non bastando un generico riferimento alla lieve entità del fatto.
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