Il Fisco ha contestato la compravendita di un immobile, ritenendo che l'effettivo compratore fosse un noto sportivo e non la società acquirente indicata nell'atto, avviando un'azione per accertare l'interposizione fittizia di persona. Nei gradi precedenti la domanda è stata respinta. In Cassazione è emerso un vizio di notifica: il ricorso è stato notificato al presunto acquirente reale anziché alla reale erede della procuratrice speciale della società, nel frattempo deceduta. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza per valutare se sia possibile scindere il processo escludendo gli eredi della procuratrice, poiché quest'ultima ha agito solo come rappresentante formale senza assumere diritti sul bene.
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