L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società in accomandita semplice l'omessa registrazione dei ricavi derivanti da alcune compravendite immobiliari, emettendo avvisi di accertamento per IVA e IRAP alla società e per IRPEF al socio. Nei primi gradi di giudizio, le cause della società e del socio sono state trattate in modo separato. La Corte di Cassazione ha annullato tutte le decisioni precedenti evidenziando l'applicazione del litisconsorzio necessario tributario. Nelle società di persone, il reddito accertato in capo all'azienda si riflette direttamente e automaticamente su ciascun socio. Di conseguenza, tutti i componenti della compagine sociale devono partecipare al processo fin dal primo grado. Senza la presenza di ogni socio, l'intero giudizio risulta viziato da nullità assoluta e deve ricominciare da capo.
Continua »