L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito di una società di persone, disconoscendo alcuni costi. Di conseguenza, ha accertato maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci e ai soci di questi ultimi, ipotizzando una società a ristretta base azionaria. I contribuenti hanno impugnato gli atti lamentando la mancata integrazione del contraddittorio e contestando la presunzione di distribuzione degli utili derivante dal solo recupero di costi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra la società a ristretta base azionaria e i suoi soci. Inoltre, ha confermato che la presunzione di distribuzione degli utili si applica anche in caso di costi indeducibili, spettando al socio dimostrare che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
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