I Contribuenti hanno proposto l'impugnazione della cartella di pagamento per tasse locali (ICI), lamentando la mancata notifica dei precedenti avvisi di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la regolarità delle notifiche effettuate dal Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di contestazione sulla notifica degli atti presupposti, non sussiste un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. Di conseguenza, il contribuente può agire anche solo contro il Comune. Poiché le notifiche erano regolari e il ricorso difettava di autosufficienza su altri motivi, i contribuenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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