L'Erede di un'assegnataria di un alloggio popolare chiedeva il trasferimento della proprietà dell'immobile, sostenendo che la madre avesse completato la procedura di riscatto prima di morire. L'Ente Gestore si opponeva, evidenziando che il contratto definitivo non era mai stato firmato e che l'Erede non conviveva con la madre. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Erede. I giudici hanno chiarito che il riscatto alloggi popolari non si perfeziona con la semplice accettazione della domanda e comunicazione del prezzo, ma richiede la firma del contratto scritto. Alla morte dell'assegnatario, il diritto alla stipula non si trasmette automaticamente agli eredi per successione, ma richiede che questi ultimi possiedano i requisiti di legge, tra cui la stabile convivenza con il defunto, qui mancante.
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