La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12613/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di IMU: l'esenzione per l'abitazione principale spetta solo se il contribuente ha la propria residenza anagrafica nel Comune dove si trova l'immobile. Nel caso esaminato, una contribuente si è vista negare il beneficio fiscale poiché, nonostante la sua casa fosse in un Comune, la via d'accesso e la sua residenza registrata erano in un altro. La Corte ha chiarito che la residenza anagrafica IMU è un presupposto non derogabile e che è onere del cittadino richiederne l'iscrizione, non potendo questa avvenire d'ufficio.
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