Un soggetto, assolto in via definitiva da un'accusa di diffamazione, ha intentato una causa civile per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di quella che riteneva una lite temeraria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il suo ricorso, chiarendo principi fondamentali: l'interpretazione della domanda giudiziale rientra nei poteri del giudice di merito e, soprattutto, l'esistenza del danno (sia patrimoniale che non) deve essere sempre specificamente provata dalla parte che lo richiede, non potendo essere presunta o liquidata in via equitativa in assenza di tale prova.
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