Un'impresa assumeva una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, richiedendo i relativi sgravi contributivi previsti dalla Legge 223/1991. L'ente previdenziale negava il beneficio, sostenendo che dovesse applicarsi una norma meno favorevole poiché la lavoratrice percepiva l'indennità di disoccupazione e non quella di mobilità. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'impresa, stabilendo che per le assunzioni a tempo indeterminato perfezionate prima del 1° gennaio 2017, l'unico requisito necessario per accedere ai più vantaggiosi sgravi contributivi era la mera iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, indipendentemente dal tipo di sussidio percepito.
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