La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento limitatamente alla liquidazione spese parte civile. Il giudice di merito aveva liquidato un importo forfettario di 500 euro, ritenuto troppo basso, immotivato e contrario ai minimi tariffari. La Suprema Corte ha ribadito che la statuizione sulle spese è un capo autonomo della sentenza, non coperto dall'accordo tra le parti, e come tale deve essere adeguatamente motivato, specificando le singole voci e rispettando i parametri forensi. La causa è stata rinviata al giudice civile per una nuova determinazione.
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