La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimazione processuale in ambito di concordato preventivo con cessione dei beni. Una banca aveva agito per far accertare la natura privilegiata di un credito garantito da ipoteca giudiziale iscritta su beni di un terzo. In grado di appello, la banca aveva citato esclusivamente il liquidatore giudiziale, omettendo la società debitrice. La Suprema Corte ha stabilito che, nelle controversie relative all'accertamento del passivo, la legittimazione processuale spetta esclusivamente all'imprenditore e non al liquidatore, la cui funzione è limitata alla gestione e riparto dell'attivo. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata senza rinvio perché emessa nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto sostanziale.
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