L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione richiedendo il riconoscimento della fattispecie di lieve entità spaccio stupefacenti ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. I giudici di merito avevano accertato il possesso di un quantitativo pari a ben 2.670 dosi, indice di un'attività di vendita diffusa e dell'inserimento dell'autore in dinamiche di criminalità organizzata. La Suprema Corte ha giudicato l'impugnazione inammissibile perché basata su motivi meramente reiterativi e privi di argomenti nuovi rispetto all'appello. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la gravità del reato, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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