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Licenziamento Per Scarso Rendimento

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento per scarso rendimento: sanzioni lievi non bastano
Un'azienda ha intimato il licenziamento per scarso rendimento a una dipendente per non aver completato nei tempi un semplice compito di inserimento dati su Excel. Per giustificare il recesso, l'azienda ha valorizzato due precedenti sanzioni minori, ovvero un rimprovero scritto e una multa. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il provvedimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la particolare gravità dell'infrazione non può essere dimostrata esclusivamente dalla presenza di precedenti sanzioni conservative inferiori a quelle richieste dal contratto collettivo per la recidiva. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, poiché l'utilizzo di sanzioni minori per giustificare il licenziamento viola la scala valoriale concordata dai sindacati, traducendosi in un trattamento deteriore per il lavoratore.
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Licenziamento per scarso rendimento: legittimo anche senza codice
Un venditore è stato licenziato dall'azienda per scarso rendimento, avendo mancato costantemente gli obiettivi di produzione stabiliti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando, tra le altre cose, la mancata affissione del codice disciplinare aziendale e l'uso illegittimo di precedenti sanzioni già scontate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. I giudici hanno chiarito che l'affissione del codice disciplinare non è necessaria quando la condotta viola i doveri fondamentali di diligenza e fedeltà. Inoltre, i precedenti disciplinari possono essere legittimamente valutati per misurare la gravità complessiva della colpa del lavoratore, senza violare il principio del ne bis in idem. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Licenziamento per scarso rendimento: banca vince, la colpa conta
Un istituto di credito ha licenziato un dipendente per aver ottenuto risultati drasticamente inferiori rispetto ai colleghi con mansioni simili. La Corte di Cassazione ha confermato la validità del licenziamento per scarso rendimento. I giudici hanno stabilito che il recesso è legittimo quando l'azienda non si limita a contestare il mancato raggiungimento degli obiettivi, ma prova una notevole sproporzione nei risultati e, soprattutto, che questa deriva da un comportamento negligente del lavoratore. In questo caso, il dipendente non è riuscito a dimostrare che la sua bassa performance fosse dovuta a cause oggettive. La sentenza ha quindi dato ragione alla Banca.
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Licenziamento per scarso rendimento: tra ritardi e recidiva
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per scarso rendimento intimato a un dipendente di un terminal portuale. Il lavoratore era stato sanzionato per aver movimentato un numero di container significativamente inferiore alla media dei colleghi e per aver accumulato 46 episodi di ritardo nell'inizio dell'attività o anticipo nella cessazione. Sebbene lo scostamento produttivo del 22% non fosse stato ritenuto di per sé 'abnorme' dai giudici di merito, la Suprema Corte ha valorizzato la recidiva, evidenziando come il dipendente avesse già ricevuto tre sospensioni nell'anno precedente. La decisione sottolinea che la tempestività della contestazione va valutata in modo relativo, specialmente quando è necessario un periodo di osservazione prolungato per accertare la scarsa diligenza e l'impatto organizzativo delle mancanze.
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Licenziamento per scarso rendimento: la Cassazione
La Corte di Cassazione conferma la legittimità di un licenziamento per scarso rendimento di una dipendente di un'azienda di trasporti. La Corte ha stabilito che lo scarso rendimento, se causato da assenze per malattia risultate simulate, costituisce un inadempimento colpevole che giustifica il recesso del datore di lavoro. L'accertamento della simulazione della malattia è una valutazione di merito che non può essere riesaminata in sede di legittimità, se la motivazione della corte d'appello è logica e coerente.
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