La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo a causa della mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità di ricollocare il dipendente (repechage). Il caso riguardava un magazziniere che svolgeva anche mansioni di postino, rendendo la sua posizione fungibile con quella di altri colleghi. La Corte ha stabilito che l'azienda avrebbe dovuto effettuare una comparazione tra i lavoratori prima di procedere al licenziamento, applicando i criteri di correttezza e buona fede. L'appello dell'azienda è stato dichiarato inammissibile anche sulla quantificazione del danno, poiché non aveva contestato tempestivamente la retribuzione indicata dal lavoratore.
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