Un detenuto ha impugnato il diniego parziale della liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha riscontrato un vizio di omessa motivazione, poiché il Tribunale di Sorveglianza non si era pronunciato su uno dei semestri richiesti. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione limitatamente a quel periodo, disponendo un nuovo giudizio. Ha invece respinto il ricorso per gli altri semestri, confermando la valutazione negativa della condotta del detenuto, in quanto la motivazione del giudice di merito era logica e completa.
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