Un gruppo di dipendenti, trasferiti da un ente pubblico soppresso a un Ministero, ha contestato il calcolo del proprio assegno ad personam, chiedendo l'inclusione di varie voci retributive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che, in base alla normativa speciale applicabile, solo le componenti fisse e continuative della retribuzione concorrono a formare l'assegno, escludendo premi di produttività, contributi previdenziali e fringe benefit.
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