Il caso riguarda Il Ricorrente, condannato per porto di arma clandestina, ricettazione e lesione personale continuata, commessi in un locale pubblico insieme ad altri complici. Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del dolo di concorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi presentati riproducevano genericamente le stesse difese già respinte in appello, senza scalfire la ricostruzione della sua piena partecipazione consapevole al reato di gruppo. Di conseguenza, Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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