Un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza ha impugnato la confisca del veicolo, sostenendo che appartenesse a un'altra persona. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che solo il proprietario terzo, e non il conducente, ha la legittimazione per contestare la confisca. La sentenza ribadisce inoltre che, ai fini della confisca veicolo per guida in stato di ebbrezza, il concetto di 'appartenenza' va oltre la mera intestazione e riguarda il controllo effettivo e non occasionale del mezzo.
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