La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di una società al pagamento delle quote associative arretrate in favore di un'associazione di categoria. Il ricorrente contestava la propria qualità di socio e la regolarità delle convocazioni assembleari effettuate tramite email ordinaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che lo statuto prevedeva il rinnovo automatico dell'iscrizione in assenza di formale disdetta e che la comunicazione informatica, seppur non via PEC, era idonea a garantire la conoscenza delle assemblee. È stata inoltre confermata la piena legittimazione del Presidente dell'ente a agire in giudizio per il recupero dei crediti.
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